Interpello: le visite mediche sono a carico dell’azienda?

La Commissione Interpelli risponde ad un in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. 81/2008. Lo spostamento per gli esami complementari alle visite mediche periodiche deve essere in orario di lavoro? Su chi ricadono gli oneri?

Roma, 11 Nov –  Concludiamo con questo articolo la presentazione degli interpelli recentemente pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro. E lo facciamo soffermandoci su uno dei tanti interpelli che in questi anni sembrano aver avuto più la funzione di ribadire un concetto, di sottolineare e precisare un obbligo, che di risolvere un aspetto oscuro della nostra normativa.

 

Al quesito che presentiamo oggi aveva infatti già parzialmente risposto la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con l’ Interpello n. 18/2014 del 6 ottobre 2014 sulla possibilità di considerare come ore di lavoro retribuite le ore utilizzate per le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica.

 

Veniamo all’attuale Interpello n. 14/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”.

 

L’Unione Sindacale di Base ( USB) ha infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli “in merito ai seguenti quesiti:

1. ‘su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la propria attività lavorativa’;

2. ‘se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente ... al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro’”.

 

Riproponiamo per chiarezza un parte dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 citato dall’USB:

 

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

(…)

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) (lettera soppressa)

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

(…)

 

Veniamo ora invece alle premesse fatte dalla Commissione.

Si premette, ad esempio, che l’art. 18, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 81/2008 “stabilisce un obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente di ‘inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria...’.

Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il datore di lavoro vigili ‘affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(…)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

(…)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

 

Inoltre, come abbiamo visto, l’art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce con chiarezza che ‘le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente...’.

 

Infine si segnala – come era stato fatto anche per l’ Interpello n. 18/2014 - anche l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008:

 

Articolo 15 - Misure generali di tutela

(…)

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

Fatte queste premesse la Commissione Interpelli fornisce, in conclusione, le seguenti indicazioni.

 

I costi relativi agli accertamenti sanitari “non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro” (vedi al riguardo – sottolinea anche la stessa Commissione – l’interpello sicurezza n. 18/2014).

 

Fonte articolo:http://www.puntosicuro.it/

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